Alcune fotografie scattate in questi giorni dimostrano che il comune di Ospedaletto Lodigiano continua a ignorare e disinteressarsi dello stato di fatto in cui si trova la località Cristo. Uno stato di degrado che offre un’immagine desolante anche ai visitatori del paese. Dopo il passaggio a livello, in direzione del centro, al contrario, c’è ordine e pulizia. La pulizia e la manutenzione non sono però discrezioni dell’amministrazione comunale, ma un obbligo imposto dalla legge. Non è certamente edificante vedere che l’ordine e la pulizia regnano in certe zone del paese mentre per la località Cristo la politica adottata è quella del “Bronx”. Amministratori insensibili o fuorilegge? La legge impone loro questi obblighi:
l’art.16, LEGGE 20.03.1865, n. 2248 (allegato F) (“Legge sulle opere pubbliche”) dispone:
“Sono strade comunali:
a) quelle necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione d’una comunità col capoluogo del rispettivo circondario e con quelli dei comuni contigui. Non sono considerate come contigue le comunità separate l’una dall’altra da una elevata catena di monti;
b) quelle che sono nell’interno dei luoghi abitati;
c) quelle che dai maggiori centri di popolazione di un comune conducono alle rispettive chiese parrocchiali ed ai cimiteri, o mettono capo a ferrovie e porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;
d) quelle che servono a riunire fra loro le più importanti frazioni di un comune;
e) quelle che al momento della classificazione si troveranno sistemate, e dai comuni mantenute, salve le ulteriori deliberazioni dei Consigli comunali, di cui è parola all’art. 18.”
-l’art. 5, R.D. 15.11.1923 n. 2506 (“Disposizioni per la classificazione e manutenzione delle strade pubbliche”) [“Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” – D.Lgs 01.12.2009 n. 179] dispone:
“Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di quarta classe provvedono i rispettivi comuni a totali proprie spese”;
– l’art. 1, lett. d), R.D. n. 2506/1923 dispone:
“Appartengono alla quarta classe: […] le strade […] che congiungono il maggior centro di un comune con le sue frazioni, con la chiesa parrocchiale, col cimitero, con la prossima stazione ferroviaria, tramviaria, o con un porto marittimo,lacuale o fluviale;
quelle che congiungono le principali frazioni di un comune;
quelle che sono nell’interno dei luoghi abitati e non costituiscono traverse di strade delle prime tre classi”;
– l’art. 14, D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), statuisce che:
“Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b)al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.
Detto questo non rimane che inviare una diffida all’amministrazione comunale perché adempia a quanto previsto dalle norme.