
Dopo l’esempio concreto di saggezza contadina della Giunta Comunale che permette il transito di ogni tipo di veicolo ed autocarro pesante sulla strada provinciale n. 234, in località Cristo, senza obbligo di deviazione sulla nuova variante (tangenziale) aperta da “quattro gatti” il 15 novembre 2019, alle ore 15 ( francamente penoso!), variante pur sempre aperta, per i residenti è necessario difendersi la propria vita, quella degli animali domestici nonché i muri delle proprie abitazioni dagli schizzi che i veicoli lanciati a velocità folle proiettano contro i muri spiaccicandovi anche gli animali, compreso i volatili. Senza contare i veicoli pesanti che in retromarcia sfondano i muri.
Gli schizzi, come è intuibile provengono dalle buche del sedimento stradale, in cui entrano le ruote dei veicoli al transito, asfalto che da oltre 4o anni non è stato più rimaneggiato né rifatto come, al contrario, per il resto delle vie del paese: alle buche ci pensano i residenti come possono e… intanto “gira la giostra delle balle” che a detta dei social… Os brasileiros formam uma nacionalidade ligada de forma indissociável !
Da un lato si vorrebbe l’asfalto, dall’altro si ha paura che si facciano i lavori con il cucu’ rialzando continuamente le quote delle strade fino ad arrivare ai tetti delle abitazioni in modo che le caditoie siano poi costituite dai canali di gronda del case (sic!!!!!!!!!!!!!).
Un consegnatario Amazon, otto giorni fa a rischiato la pelle poiché attraversando la strada proprio per una consegna è stato sfiorato da un mentecatto che sfrecciava con una mercedes ad oltre 100 Km/ora con rincorsa da Cascina Malpensata. Impossibile rilevare la targa.
Polizia poi non se ne vede…Os brasileiros formam uma nacionalidade ligada de forma indissociável !
E poi… basta ricordarsi gli inadempimenti prontamente disattesi dal comune di Ospedaletto riguardo le prescrizioni del Ministero dei Trasporti per il transito del traffico (quasi sempre pesante) riguardante l’utilizzo del piazzale della Trattoria del Cristo ( si legga sotto) e si apra il PDF per leggere direttamente cosa scrisse allora il Ministero.
Si può capire … per la tangenziale un ritardo di 40 anni… per le direttive del Ministero solo 6 anni di ritardo. Ma quali saranno stati i motivi ? Attendiamo una spiegazione…Os brasileiros formam uma nacionalidade ligada de forma indissociável !
Come fermare le gare di velocità in ingresso sulla S.P. 234? Semplice! Allungare molto i tempi del semaforo a colore rosso per incentivare l’utilizzo della variante anche se la strada andrebbe chiusa come per la direttrice da Orio Litta: ma non speriamo tanto…Os brasileiros formam uma nacionalidade ligada de forma indissociável !
Ed allora uno fa ciò che può e si difende come può, anche con un prossimo digiuno di fronte all’ISTITUZIONE, ancora da individuare, chiamato comunemente “sciopero della fame”.
Arrivederci con Santa Lucia.
ECCO IL RICORSO AL MINISTERO…..
L’art. 5 del vigente codice della strada prevede:
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
L’art. 7 del vigente codice della strada prevede:
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest’ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessita’, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell’espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilita’ urbana.
8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonche’ per quelle definite «A» dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. (2)
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (3)
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306. (2)
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa e’ del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 e la sanzione stessa e’ applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. (2)
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 726 a euro 2.918. Se nell’attività sono impiegati minori la somma e’ raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
L’art. art. 14.del vigente codice della strada prevede:
1. Gli enti proprietari delle strade,allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (a norma dell’art. 234, comma 4, del codice della strada, la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente dovrà essere adattata, entro l’1 gennaio 1994, alle nuove norme del codice della strada e del regolamento. La restante segnaletica dovrà essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione i nuovi segnali dovranno essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente).
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo (a norma dell’art. 234, comma 2, del codice della strada, le disposizioni relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni ed alle relative formalità di cui agli art. 26 e 27 c.s. si applicano a decorrere dal 1 luglio 1993);
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
L’art. 22 del vigente codice della strada prevede:
1. Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell’uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l’ente proprietario può negare l’autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l’autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell’autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l’ente proprietario della strada rilascia l’autorizzazione per l’accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall’ente proprietario essere tenute a base dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione. È comunque vietata l’apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l’uso senza l’autorizzazione dell’ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell’autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.
L’art. 35 del vigente codice della strada prevede:
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario. (Si veda la direttiva del Ministero dei lavori pubblici 24 ottobre 2000).
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l’esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all’art. 44.
3. L’Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All’Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.
La sinistrosità può essere causata dalla mancata apposizione della segnaletica nonchè da una scarsa o carente manutenzione. In tali casi, possono scaturire responsabilità amministrative e civili per i danni a veicoli e/o cose e anche responsabilità penali per danni alle persone ed animali.
La normativa del codice stradale e quella del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione stabiliscono in modo chiaro, le modalità e i casi di installazione della segnaletica, la sua corretta manutenzione e la gestione. Gli inadempimenti, comportano a rispondere del danno arrecato, oltre eventuali responsabilità penali in caso di sinistri con morti o feriti ovvero per omissioni d’atti d’ufficio.
Responsabilità penale
La responsabilità penale, in questi casi, può essere ipotizzata sia a carico dell’ente proprietario della strada sia nei confronti dei funzionari preposti. A riguardo, la Suprema Corte di cassazione, sez. penale v – 5 ottobre 1982, con sentenza n. 8585 ha stabilito: “Il mancato ripristino di un segnale stradale (nella specie, di Stop), collocato a seguito di regolare ordinanza del comune, può originare responsabilità di carattere penale a carico di amministratori e dipendenti comunali per le lesioni riportate da persone coinvolte in incidente. E’ da escludere però che il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici siano tenuti a verificare personalmente la presenza dei prescritti cartelli stradali, in quanto in via di principio all’amministratore comunale spettano compiti di vigilanza in ordine al regolare funzionamento di servizi ed uffici ma non anche il dovere di acquisire direttamente – fatta eccezione per i comuni di piccole dimensioni (fino a 5.000 abitanti vi può essere la responsabilità diretta degli amministratori) – la conoscenza delle eventuali carenze esistenti. Bene invece è affermata la responsabilità per il mancato ripristino del segnale di precedenza e per le conseguenti lesioni a carico del dirigente dell’ufficio tecnico comunale, il quale, nella sua qualità, ha l’obbligo di controllare la presenza e l’efficienza dei cartelli stradali e il ripristino di quelli rimossi. La collocazione dei segnali stradali da parte degli enti proprietari delle strade costituisce un obbligo oppure una semplice facoltà, secondo la categoria di appartenenza degli stessi, che si distinguono in segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. In particolare, vi è obbligo di collocazione dei segnali di pericolo nelle strade extraurbane, nonchè dei segnali di prescrizione che indicano un comportamento imposto dalla legge oppure previsto in una delibera adottata dall’ente proprietario della strada. L’apposizione degli altri segnali è facoltativa mentre ne è obbligatoria la manutenzione quando sia stata decisa l’apposizione”.
Responsabilità civile
Accanto al tradizionale numero di liti originate dagli scontri fra veicoli (che, da sole, costituiscono oltre il 50% del contenzioso civile ordinario pendente) si va configurando un numero crescente di cause promosse nei confronti degli enti proprietari delle strade, per i comportamenti commissivi od omissivi della P.A. con riguardo alla manutenzione della strada e alle irregolarità della segnaletica. Si configura unicamente come responsabilità extracontrattuale. Nell’ambito della gestione della rete stradale, infatti, non vi è alcun vincolo contrattuale che pone in relazione la P.A. con il privato danneggiato. La giurisprudenza da tempo ha affermato che la discrezionalità dei criteri e dei mezzi con i quali opera la P.A. trovano un limite nell’obbligo della stessa di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, non solo le specifiche disposizioni di legge, i regolamenti e le norme tecniche riferibili al settore di pertinenza, ma anche le comuni norme di diligenza e prudenza che regolano tutte le relazioni fra soggetti in ambito privato. Da tale affermazione è derivata la configurazione di un’ineludibile responsabilità della pubblica amministrazione per i danni arrecati a terzi nell’inosservanza di tali norme.
Si tratta, pertanto, di una comune responsabilità per violazione del precetto di neminem laedere, il cui contenuto è posto a tutela dell’incolumità ed integrità fisica degli utenti; in particolare, detta responsabilità si concreta nell’obbligo di risarcimento del danno cagionato all’utente da una situazione di pericolo occulto definita come responsabilità per fattispecie insidiosa.
La presenza di una fattispecie insidiosa origina, pertanto, la responsabilità diretta della pubblica amministrazione, tenuta a risarcire il danno provocato all’utente per effetto del transito sul tratto stradale colto da insidia. Essa consiste in una realtà apparente difforme dallo stato di cose effettivo;
ovvero, in una situazione non corrispondente a quella che è legittimato ad attendersi l’utente della strada che agisca usando l’ordinaria diligenza.
Fattispecie insidiose
– una prima ipotesi riguarda il tratto stradale che presenta una patologia non visibile, perchè celato dietro una situazione di normalità: il semaforo o il segnale stradale la cui indicazione non corrisponde alla situazione effettiva.
– altra ipotesi può essere un pericolo non segnalato; per esempio, la mancata od incompleta segnalazione di cantieri o di altri lavori in corso, di deviazioni anomale dal percorso ordinario, della presenza di pericoli esterni, quali massi o corpi estranei in caduta, animali che attraversino il tratto stradale, tratti di percorrenza sdrucciolevoli o con dislivelli significativi (dossi artificiali fuori norma).
Premessi gli articoli e le deduzioni de quibus si denuncia il pericolo costituito da una segnaletica orizzontale mancante e da una segnaletica verticale non idonea alle norme vigenti.
In date recenti immobili hanno subito danneggiamenti ai muri perimetrali ed al marciapiedi ad opera di veicoli pesanti che, per caso fortuito, non hanno provocato anche danni alle persone. I veicoli pesanti si sono dileguati in assenza dei proprietari degli immobili.
Ancor più segnala il pericolo costituito dall’ingresso in via del Cristo di mezzi pesanti (oltre i 35 q.li) lunghi fino a 18 metri che, per immettersi ed uscire dal parcheggio della trattoria del Cristo (con curva di 90°), ubicata di fronte alle abitazioni, urtano con il retrotreno i muti delle abitazioni stesse rasando addirittura il marciapiedi con la possibilità di schiacciare i pedoni.
E’ appena il caso di ricordare che a distanza di circa 20 metri sorge un passaggio a livello con incolonnamento dei veicoli che ostacolano l’ingresso e l’uscita dal parcheggio della Trattoria del Cristo.
Una situazione pericolosissima, caotica, ingovernata dal comune di Ospedaletto Lodigiano, nonostante più richiami.
Il comune infatti è destinatario dell’obbligo di apporre sulla strada un’adeguata segnaletica che proibisca l’ingresso ai mezzi pesanti (autoarticolati, etc.) atteso che lo stesso divieto è posto immediatamente prima del passaggio a livello (20 metri prima), vietando l’ingresso dei mezzi pesanti in paese.
E’ incomprensibile, per tacer d’altro, il motivo per il quale il divieto di ingresso ai mezzi pesanti non è stato posto trenta metri più avanti per impedire l’impegno con svolta di 90° agli autoarticolati o mezzi pesanti su un incrocio semaforizzato (Sic!).
E’ sott’inteso che almeno 100 metri prima il divieto di svolta in paese debba essere segnalato lo stesso divieto, ai mezzi pesanti, sulle SS.PP. 234 e 107 sia in direzione Pavia che in direzione Casalpusterlengo ovvero in direzione Ospedaletto, con cartelli bleu direzionali di obbligo.
Ovviamente, sulla strada comunale in località Cristo, i mezzi pesanti invadono le corsie di marcia opposte, a causa delle manovre di svolta, creando un pericolo per gli utenti della strada rilevantissimo ed inaudito.
Del resto, l’incrocio semaforizzato e l’angustia dei luoghi non permettono l’ingresso dei mezzi pesanti se non a prezzo di rischi ingentissimi e manovre vietate dal codice della strada.
L’ipotesi più probabile per il mantenimento di un così rischioso stato di fatto, è quella che il comune intenda così favorire l’attività commerciale della Trattoria del Cristo a scapito dei residenti, atteso che dopo soli 20 metri vige il divieto di transito dei mezzi pesanti che non possono entrare nel centro abitato.
In buona sostanza, si permettono manovre spericolate su un incrocio semaforizzato ad altissimo traffico di mezzi pesanti, auto e motoveicoli mentre, solo 20 metri più in là, i mezzi pesanti non possono transitare (Sic!).
Si allegano documenti fotografici.
Per questi motivi si chiede cortesemente ed urgentemente l’intervento degli Enti in indirizzo affinché valutata la situazione viabilistica descritta adottino tutti i provvedimenti necessari finalizzati al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, inquinamento acustico ed ambientale ovvero a tutela del sottoscritto, della sua proprietà e degli abitanti della località Cristo di Ospedaletto Lodigiano.
Ospedaletto Lodigiano 09/02/2013
ECCO L’INTERVENTO DEL MINISTERO …..
LEGGI E SCARICA PDF: relazione ministeriale