L’art. 18, comma 9 del “decreto del fare” stabilisce che i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono accedere ai finanziamenti previsti dal Programma “6000 Campanili” concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Il Programma prevede 100 milioni di euro a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1 dello stesso articolo 18. Una convenzione tra Ministero delle infrastrutture e trasporti (dipartimento per le Infrastrutture gli affari regionali e il personale) e l’ANCI da approvare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, disciplina i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse.
Per il tramite dell’ANCI, i comuni presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione della convenzione, le richieste di contributo finanziario. Il contributo richiesto per ogni singolo progetto (un solo progetto per comune) non può essere inferiore a 500.000 euro e superiore a 1.000.000 di euro. Il costo di ogni singolo intervento può superare il contributo richiesto solo in caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo n. 163/2006 e dal decreto del presidente della repubblica n. 207/2010.
Il programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Ecco il testo di legge:
Comma 9 (Piccoli Comuni) – A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo Programma “6000 Campanili” concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207(norme riguardanti modalità di appalto). Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale – e l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell’ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.